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STATUTO

Articolo 1: Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in TAVAGNACCO(UD), via GALILEI n.42, un’associazione polisportiva dilettantistica che assume la denominazione ²associazione sportiva dilettantistica SPORT & WELLNESS ACADEMY FVG” con la possibilità di usare l’acronimo “ASD SPORT & WELLNESS ACADEMY FVG”. E’ un’associazione polisportiva con durata illimitata, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2: Scopo

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’associazione non ha scopi di lucro: gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile. Durante la vita dell’associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione assume le caratteristiche tipiche di “polisportiva”, costituendo anche Centro Attività Motorie (CAM) e Centro Avviamento allo Sport (CAS). L’Associazione potrà in modo complementare e a discrezione del Consiglio Direttivo che ne delibererà anche la cessazione, ai sensi della legge 383/2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri soci della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, la organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore e diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vendita merchandising, pubblicità, etc) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3: Scopo e Oggetto

L’associazione si propone di:

  1. a) promuovere e sviluppare diverse attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo, agonistico e ludico amatoriale in tutte le discipline e attività riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali e/o dagli Enti di promozione sportiva e/o dalle Discipline associate riconosciute dal CONI, in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano;
  2. b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d)studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

  1. e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere comprese quelle natatorie;
  2. f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  3. g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  4. h) l’organizzazione, la formazione e la promozione di atleti e di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni;

Inoltre l’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali o perché direttamente connesse od accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. a) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  2. b) organizzare attività fisico motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate a stimolare la crescita e la socializzazione, in particolare dei giovani, l’inserimento di persone in svantaggio psico-fisico e la prevenzione, con particolare riferimento agli anziani, oltre al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso lo sport;
  3. c) la somministrazione di alimenti e bevande presso i locali ed i luoghi destinati all’attività istituzionale;
  4. d) l’attività di tipo commerciale in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale;
  5. e) organizzazione di iniziative di intrattenimento e di ricreazione;
  6. f) raccogliere sponsorizzazioni;
  7. g) promuovere dibattiti, conferenze e seminari relativi al mondo dello sport;
  8. h) reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
  9. i) intrattenere rapporti con istituti di credito.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Articolo 4: Affiliazione

L’associazione potrà procedere ad affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali inerenti le discipline svolte. Con l’affiliazione l’associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme dei regolamenti federali nelle sezioni relative all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 5: Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. Con l’iscrizione il Socio accetta lo Statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni in essere e/o emanandi, nonché gli organi Direttivi. I Soci possono essere:

– Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo, i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli altri soci;

-Effettivi: sono quelli che versano la quota sociale annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

– Atleti: sono quelli che svolgono attività sportiva dilettantistica agonistica e non, in favore dell’Associazione. L’ASD di impegna a tesserare i Soci Atleti ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina associata riconosciuta dal CONI;

– Benemeriti: sono coloro che versano un contributo annuo pari non inferiore a dieci volte la quota sociale annuale.

Articolo 6: Diritti e Doveri dei Soci

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

– collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;

– essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;

E doveri:

– difendere il buon nome dell’Associazione;

– osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– mantenere una condotta morale, sportiva e civile irreprensibile;

– concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

La qualifica di Socio è intrasferibile.

Articolo 7: Quota associativa

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8: Recesso – Esclusione – Decadenza

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dell’associazione. Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo tre mesi dopo la presentazione della dichiarazione. Il recesso non dà diritto a restituzioni della quota, neppure parziali. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando siano in corso inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio con espulsione senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato:

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale e quando non esplica più attività per la quale è stato ammesso. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate. Se avverso alla delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea: il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Articolo 9: Risorse economiche – Fondo Comune

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. c) eredità, donazioni e legati;
  4. d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. g) trofei aggiudicati in gara;
  8. h) materiale, attrezzi sportivi e indumenti;
  9. i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  10. l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  11. m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  12. n) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazio­ne né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. In caso di perdita, questa sarà assorbita dagli accantonamenti stabiliti negli anni precedenti ovvero reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea Generale. Il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 10: Funzionamento

L’associazione garantirà la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. L’Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di capitali o Cooperativa Sportiva Dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 l. 289/02. Il Consiglio Direttivo procede, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti e compensi e/o i rimborsi spesa.

Articolo 11: Esercizio Sociale e Bilancio

L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione viene affidata al Segretario.

Articolo 12: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite: i Soci prestano la propria opera a titolo volontario e gratuito, fatto salvo i compensi per le prestazioni sportive per l’attività istituzionale svolta a favore dell’Associazione anche da parte dai membri del Consiglio.

Articolo 13: Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci a mezzo sito web dell’associazione, o app per tablet o smartphone dedicata in dotazione all’associazione, o posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza. L’assemblea ordinaria:

  1. a) approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. b) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
  3. d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti. Hanno diritto a partecipare con diritto di voto i Soci che contemporaneamente soddisfano i seguenti requisiti:

– sono maggiorenni;

– sono iscritti da almeno 6 mesi all’Associazione;

– sono in regola con gli obblighi associativi quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, il pagamento dei versamenti e della quota annuale;

– non sono soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Articolo 14: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistono cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica fino ad assemblea straordinaria dagli associati e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Cassiere ed i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. c) predisporre i regolamenti interni;
  4. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. e) deliberare congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
  6. f) deliberare circa l’esclusione degli associati;
  7. g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  9. i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. È fatto divieto agli amministratori dell’associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se non riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 15: Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione, deve sovrintendere tutta l’attività dell’Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio del Probiviri. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Ha la responsabilità dei fondi dell’Associazione e gestisce il Conto Corrente Bancario e/o Postale dell’Associazione con periodica rendicontazione al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo o nel caso in cui venga indetta un’Assemblea Straordinaria dei Soci per la rielezione del Consiglio (nel caso il Presidente sarebbe in ogni caso rieleggibile) o in caso di dimissioni, in tal caso spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l’Assemblea Straordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16: Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione -entro un mese- dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 17: Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 18: Tesoriere

Sovrintende e attua i servizi amministrativi dell’Associazione, sovrintende alla tenuta della contabilità dell’Associazione ed alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, prepara i rapporti finanziari da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 19: Collegi dei Revisori

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto): Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 20: Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

-per dimissioni;

-per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica;

-per gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni o la revoca del Presidente della associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Articolo 21: Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, ove necessario o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni ed eventualmente dei tecnici per l’individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.

Articolo 22: Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Articolo 23: Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole all’unanimità del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett.b) del Testo Unico delle imposte sui redditi. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organi di competenza.

Articolo 24: Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo e le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall’Associazione nella riunione del 2/1/2020 del Consiglio Direttivo ed entra in vigore dalla data stessa.

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